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Commenti: Art. 79a | Omnilex
Law
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Art. 79a
Art. 79
Art. 79b
Art. 79a
741.01
LCStr
Federal Act
1 ott 1959
Fonte originale
Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo.
Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
Esso può obbligare le autorità e i privati a fornire al centro d’informazione i dati necessari.
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LCStr · Legge federale sulla circolazione stradale
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