741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Sono effettuati controlli sulla durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti di veicoli a motore che sottostanno all’OLR 11e all’OLR 22.
Nei confronti dei conducenti che sottostanno all’OLR 1, le autorità cantonali provvedono affinché ogni anno siano effettuati controlli durante il 3 per cento almeno dei giorni lavorativi, almeno il 30 per cento dei quali da effettuarsi nel quadro di controlli stradali e almeno il 50 per cento nel quadro di controlli nell’azienda.