741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
I controlli nell’azienda sono effettuati nella sede dell’azienda o di una sua succursale. Se la sede o la succursale è situata fuori del Cantone in cui è immatricolato il veicolo, il Cantone d’immatricolazione informa l’autorità competente per il controllo nell’azienda.
I controlli nell’azienda devono essere effettuati in particolare se:
sono state constatate gravi infrazioni durante i controlli su strada; oppure
vi è il sospetto che il datore di lavoro abbia commesso un’infrazione.
I controlli di cui al capoverso 2 sono conteggiati quali controlli giusta l’articolo 20.
Invece di un controllo in loco, il controllo può essere effettuato sulla base di documenti di controllo. Se un’azienda registra tutti i dati con i mezzi di controllo giusta l’articolo 13 lettere b, c e d OLR 11o l’articolo 16a OLR 22, può trasmetterli per via elettronica all’autorità di controllo nella forma da essa richiesta e in osservanza delle necessarie misure di sicurezza.3
Se possibile la valutazione deve coinvolgere almeno i mezzi di controllo di un mese.
Sono oggetto dei controlli:
i punti da controllare giusta l’articolo 21;
i periodi di guida giornalieri tra due periodi di riposo settimanali;
i periodi di guida nell’arco di una o due settimane;
la durata massima di lavoro settimanale;
eventualmente il totale delle ore supplementari nell’anno civile;
i periodi di riposo settimanale;
la compensazione per la riduzione dei periodi di riposo giornalieri o settimanali;
l’impiego e la conservazione dei mezzi di controllo;
i riepiloghi del tempo di lavoro, di guida e di riposo;