741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Il sequestro della licenza di circolazione e delle targhe, il divieto di continuare a fare uso del veicolo o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che sono manifestamente in uno stato non conforme alle prescrizioni.
Il sequestro della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso in caso di impiego abusivo delle stesse. È fatto salvo l’articolo 60 numero 4 secondo periodo dell’ordinanza del 20 novembre 19591sull’assicurazione dei veicoli.
Le misure ordinate giusta il capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato è rimesso in uno stato conforme alle prescrizioni. Se non può essere ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, l’autorità cantonale annulla la licenza e distrugge o oblitera le targhe. Restituisce le licenze all’autorità d’immatricolazione annunciandole che le targhe sono state distrutte o obliterate. Il detentore può esigere la restituzione delle targhe obliterate o la conferma che sono state distrutte.