La polizia notifica all’autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale. Non deve essere fatta nessuna notifica se la denuncia si basa sull’articolo 6 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20161sulle multe disciplinari.2
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