741.013OCCSFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
I Cantoni notificano all’UFT:
le infrazioni di cui agli articoli 40–42 e le misure adottate;
le altre infrazioni gravi e ripetute constatate nel corso dei controlli eseguiti conformemente alla presente ordinanza.
Non devono essere notificate le infrazioni che comportano unicamente una multa disciplinare.
D’intesa con l’UFT, l’USTRA disciplina la forma delle notifiche e la relativa procedura in caso di infrazioni alle disposizioni sul trasporto di persone e l’ammissione come impresa di trasporto stradale.
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