Ai fini dell’adempimento della propria attività, le autorità preposte al rilascio dei permessi possono gestire, entro i limiti della propria competenza, sistemi d’informazione autonomi riguardanti:
permessi per veicoli e trasporti eccezionali;
permessi di circolare la notte e la domenica.
Detti sistemi d’informazione contengono in particolare i seguenti dati:
nome e indirizzo del richiedente, del destinatario della fattura e del titolare del permesso;
data del viaggio e percorso;
tipo di veicolo;
dati tecnici relativi al veicolo utilizzato;
dati relativi alla merce trasportata.
I sistemi d’informazione contengono inoltre gli indirizzi di tutti i corpi di polizia stradale cantonale e delle autorità di rilascio dei permessi nonché dei collaboratori competenti.
Le autorità di rilascio dei permessi possono scambiarsi elettronicamente i dati di cui al capoverso 2 mediante apposita interfaccia.
Nell’ambito della propria attività di controllo, le competenti autorità di esecuzione ottengono, su richiesta, accesso a determinati permessi rilasciati dall’USTRA.
Per verificare i dati dei richiedenti, l’USTRA può accedere, mediante un’interfaccia, ai dati del veicolo necessari a tal fine contenuti nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.