741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
L’autorità esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale. Essa controlla anche i segnali collocati dai Comuni, dalle organizzazioni o dai privati giusta l’articolo 104 capoversi 2 e 5 e l’articolo 115 capoverso 3.
L’autorità fa togliere i segnali inutili e sostituire quelli danneggiati e provvede a far rinnovare per tempo le demarcazioni. I segnali collocati senza permesso sono tolti a spese di chi è responsabile.
L’USTRA esercita la sorveglianza in materia di segnaletica stradale sulle strade nazionali e in materia di pubblicità stradale lungo queste ultime.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 6 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). ↩
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