741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
Sulle aree di circolazione pubbliche appartenenti a privati, l’autorità può ordinare regolamentazioni e limitazioni del traffico dopo aver sentito il proprietario.1
Per assicurare la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche, l’autorità può ordinare i provvedimenti che s’impongono, anche allo sbocco di strade e di vie che servono soltanto all’uso privato.
Il proprietario che ha ottenuto, per proteggere la sua proprietà, un divieto o una limitazione di circolare sulle sue strade, vie o piazzali può collocare il corrispondente segnale con il cartello complementare «Privato», «Strada privata» ecc., secondo le direttive dell’autorità.