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Art. 89b

741.21OSStrFederal Council Ordinance1 gen 1980Fonte originale
  1. Il «Cartello turistico di annuncio» (4.74.1) riporta al massimo tre destinazioni o regioni di interesse turistico raggiungibili imboccando l’uscita successiva.
  2. Il «Cartello turistico di benvenuto» (4.74.2) segnala l’inizio di una regione di interesse turistico. Può essere integrato con una formula di benvenuto in al massimo tre lingue. La fine della regione non può essere segnalata.
  3. Sui cartelli turistici di annuncio e benvenuto possono figurare solo elementi testuali o figurativi aventi un nesso con le destinazioni o regioni di interesse turistico segnalate. Non sono consentite informazioni quali distanze, indirizzi Internet o numeri di telefono. Almeno un terzo della superficie del cartello deve essere di una tonalità marrone uniforme.
  4. Per contrassegnare l’itinerario nazionale «Grand Tour of Switzerland» sulle autostrade e semiautostrade si possono utilizzare:
    1. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare su fondo marrone sotto i cartelli turistici di annuncio;
    2. un emblema rosso con la dicitura «Grand Tour» in un campo bianco rettangolare e una freccia bianca di rientro su fondo marrone in corrispondenza di uscite senza cartelli turistici di annuncio.

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