741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
Talune merci pericolose possono essere trasportate soltanto a condizioni particolari. L’elenco di tali merci e le condizioni particolari figurano nell’appendice 3 della presente ordinanza.
I veicoli che trasportano merci pericolose non possono circolare sui tratti di strada indicati con gli appositi segnali (2.10.1, 2.11; art. 19 cpv. 1 OSStr1) o possono farlo solo con talune limitazioni. Tali tratti stradali con le relative limitazioni figurano nell’appendice 2 della presente ordinanza.2
2bis. Per i tratti stradali di cui al capoverso 2 possono essere rilasciati permessi speciali:
a. dall’USTRA quando di tratta di strade nazionali;
b. dall’autorità cantonale, d’intesa con l’USTRA, quando si tratta di altre strade sul territorio cantonale.3
Nelle gallerie munite del segnale «Galleria» (4.07; art. 45 cpv. 3 OSStr) i veicoli soggetti all’obbligo del contrassegno, che trasportano merci pericolose, devono circolare esclusivamente sulla corsia di destra.