Ai fini della verifica del pagamento della tassa eseguono controlli:
l’UDSC, al confine e nell’area di confine ai sensi dell’articolo 3 capoverso 5 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane;
i Cantoni, all’interno del Paese.
Se necessario ai fini della verifica del pagamento della tassa, l’UDSC registra le targhe di controllo dei veicoli per i quali secondo l’articolo 4 la tassa non è dovuta.
L’UDSC e i Cantoni possono utilizzare dispositivi mobili e impianti per effettuare controlli automatizzati e a campione.
Il Consiglio federale disciplina i requisiti per gli impianti di controllo automatizzati.