L’UDSC può rendere accessibili alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli nonché per il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alla presente legge.
L’UDSC può rendere accessibili alle organizzazioni con compiti di diritto pubblico della Confederazione, mediante procedura di richiamo, i dati del sistema d’informazione, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei controlli secondo la presente legge.
I dati comunicati sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti. Essi non possono essere trasmessi senza il consenso dell’UDSC.
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