i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall’esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
gli assi di trasporto;
i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.
La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall’assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.
La Direzione generale delle dogane può sospendere l’assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.
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