La tassa è riscossa per un anno civile. Essa non viene rimborsata.
Il contrassegno adesivo e il contrassegno elettronico danno diritto a utilizzare le strade nazionali I e II dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno seguente.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 337;FF 2019 4847). ↩
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