742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I Cantoni elaborano i programmi d’offerta per il traffico regionale viaggiatori nelle regioni di pianificazione di cui all’articolo 48d capoverso 2 Lferr, ne stabiliscono l’ordine di priorità e li armonizzano tra loro. Possono esprimersi in merito ai programmi d’offerta di cui ai capoversi 2 e 3.
L’UFT elabora il programma d’offerta per il trasporto di merci. A tal fine coinvolge i rappresentanti del settore del trasporto di merci e tiene conto delle esigenze dei Cantoni interessati.
Incarica le imprese di trasporto ferroviario attive nel traffico viaggiatori a lunga distanza oppure terzi di predisporre il programma d’offerta per il traffico a lunga distanza. Gli incaricati devono considerare le esigenze dei Cantoni interessati.
L’UFT coordina i programmi d’offerta, li adegua per quanto necessario e incarica le imprese ferroviarie di sviluppare le misure necessarie per l’infrastruttura e il materiale rotabile. Valuta le singole misure, ne stabilisce l’ordine di priorità e le classifica in livelli di urgenza.
Sulla base di misure scelte dal primo livello di urgenza, elabora un programma d’offerta per il traffico viaggiatori e il trasporto di merci. Le necessarie misure infrastrutturali rappresentano la relativa fase di ampliamento.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159). ↩
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