742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Al settore dell’infrastruttura possono essere imputati ammortamenti solo fino a un valore contabile pari a zero.
Se la durata di utilizzazione di un impianto è oggetto di una rivalutazione, il valore contabile residuo deve essere ammortizzato in base alla durata di utilizzazione residua ridefinita.
In caso di liquidazioni di impianti (risultati di alienazioni), i ricavi e i costi, comprensivi dei valori contabili residui, devono essere contabilizzati nel settore che ha assunto i costi degli impianti.
I ricavi presumibili di alienazioni nel settore dell’infrastruttura direttamente connesse con rinnovi, ampliamenti o sostituzioni previsti devono essere iscritti separatamente nel piano di investimento.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.