742.120OCPFFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
L’UFT decide in merito a domande di finanziamento di ricerche. A tal fine tiene conto dei benefici per il mantenimento del valore e per l’efficienza e la sicurezza dell’esercizio dell’infrastruttura ferroviaria, nonché della delimitazione rispetto ad altri strumenti di promozione.1
I lavori di pianificazione e progettazione di cui agli articoli 48a –48e Lferr non sono considerati lavori di ricerca.
Sono applicabili i principi generali di promozione di cui all’articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 20122sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4159). ↩