742.122OARFFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
In caso di lavori di costruzione pianificabili il prezzo della traccia si basa sulle prestazioni effettivamente fornite.
Se la limitazione della capacità nel traffico viaggiatori concessionario su tratte a scartamento normale dura meno di un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura si assume i propri costi e i costi del servizio sostitutivo. Le imprese di trasporto ferroviario si assumono i propri costi.
Se la limitazione della capacità nel rimanente traffico dura meno di un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura indennizza le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari:
del servizio sostitutivo;
delle prestazioni chilometriche connesse con una deviazione;
dei differimenti temporali sulla tratta originaria, se ammontano almeno a 15 minuti nel trasporto espresso e a 30 minuti negli altri trasporti.
L’UFT disciplina il calcolo dell’indennizzo di cui al capoverso 3.
Se la limitazione della capacità dura almeno un intero anno d’orario, il gestore dell’infrastruttura si fa carico:
dei costi supplementari del servizio sostitutivo, risultanti dal confronto tra i costi dell’offerta ordinata per il traffico viaggiatori e quelli di un adeguato anno d’orario futuro o passato;
dei costi del servizio sostitutivo per fermate del traffico a lunga distanza che non possono essere servite;
dei costi supplementari del servizio sostitutivo per ogni binario di raccordo che non può essere servito.
Se annuncia una limitazione dopo la scadenza del termine di 12 mesi di cui all’articolo 11b capoverso 2 o di tre mesi di cui all’articolo 11b capoverso 3, il gestore dell’infrastruttura indennizza con un importo forfettario le imprese di trasporto ferroviario per i costi supplementari e le perdite di proventi causati. L’UFT disciplina il calcolo dell’importo forfettario.
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