(art. 8d cpv. 1 lett. b Lferr)
- L’impresa di trasporto ferroviario dispone di capacità finanziaria se in base alle indicazioni da essa fornite si può presumere che possa fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un anno.
- Se la capacità finanziaria è insufficiente, ma è in atto un risanamento finanziario, l’UFT può rilasciare un’autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi.
- Le indicazioni sulla capacità finanziaria sono definite nell’allegato 1.1