(art. 5)
1. L’esame della capacità finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale dell’impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indicazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti:
2. In particolare, l’impresa richiedente si ritiene che non disponga della capacità finanziaria se sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali dovuti per l’attività dell’impresa.
3. L’UFT può esigere in particolare che l’impresa richiedente presenti un rapporto di controllo e documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da un perito contabile. La documentazione deve contenere indicazioni relative ai punti di cui al numero 1.
4. Se gli obblighi finanziari dell’impresa richiedente superano i mezzi e i ricavi disponibili in Svizzera, l’UFT può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un’impresa svizzera solvibile.
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