Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni1, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
I membri non devono essere necessariamente azionisti.
Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.