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Art. 26

742.31LFFSFederal Act1 gen 1999Fonte originale
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 19981sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.
  2. La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

Footnotes

  1. [RU 1998 2845.RU 2008 3437cifra I n. 13]

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