Nell’ambito del carico di merci su ferrovia e del trasbordo di merci tra la ferrovia e altri vettori di trasporto la Confederazione può erogare ai gestori degli impianti di trasbordo e di carico contributi forfettari per ogni carro ferroviario carico trasportato. I gestori trasferiscono gli importi ricevuti agli speditori e ai destinatari.
Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e definisce i contributi forfettari. Può stabilire un numero minimo e massimo di carri ferroviari promossi per impianto di trasbordo e di carico.
La Confederazione, rappresentata dall’UFT, e i gestori degli impianti di trasbordo e di carico stabiliscono le modalità di concessione e di erogazione degli importi forfettari nella convenzione di cui all’articolo 10 capoverso 6. La convenzione disciplina in particolare il trasferimento degli importi agli speditori e ai destinatari.
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