La Confederazione può promuovere investimenti in veicoli adibiti al trasporto di merci per ferrovia e idrovia se nella fornitura della prestazione di trasporto consentono una riduzione determinante di gas serra e inquinanti atmosferici.
La Confederazione può inoltre concedere contributi d’investimento per la costruzione di battelli impiegabili in acque basse.
Il Consiglio federale disciplina i dettagli del promovimento, in particolare i presupposti, i termini e le procedure per il finanziamento, nonché il calcolo dei contributi.
L’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice i crediti d’impegno pluriennali necessari per i contributi d’investimento.
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