- La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
- L’articolo 13 ha effetto per otto anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge. L’Assemblea federale può prorogarne la validità di quattro anni. La proroga della validità è retta dalla procedura prevista all’articolo 34.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 20261