743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:
le aree destinate a misure compensatrici secondo l’articolo 18 della legge federale del 1° luglio 19661sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate;
i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all’impianto sono segnalati da profili; nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalate solo le ubicazioni e gli angoli delle fondazioni.
L’UFT può esigere che l’altezza dei sostegni sia segnalata anche al di fuori delle zone residenziali.