743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
La concessione può essere rilasciata solo se l’impresa adempie le condizioni per il suo rilascio.
Il richiedente deve provare che dispone dei diritti necessari all’utilizzazione delle vie di comunicazione.
Per la valutazione dei punti elencati il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:
opportunità dell’offerta: indicazioni sul tipo, l’ubicazione, la capacità di trasporto e la raggiungibilità dell’impianto;
economicità dell’offerta: indicazioni su:
1. la domanda prevista,
2. la domanda sufficiente a coprire i costi d’esercizio,
3. l’attrezzatura turistica esistente e quella prevista nell’ambito dell’offerta programmata,
4. il finanziamento previsto,
5. il risultato economico previsto,
6. la copertura dei costi per la manutenzione e l’ammortamento degli edifici, degli impianti e dei veicoli;
c. assenza di situazioni di concorrenza svantaggiose per l’economia pubblica; indicazioni su:
1. il tipo di offerta di trasporto esistente nella regione e il suo utilizzo,
2. un eventuale notevole peggioramento dell’offerta di trasporto esistente imputabile alla nuova offerta.
Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge.
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