743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Il richiedente è tenuto a provare all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l’impianto a fune nella sua interezza:
è stato realizzato conformemente alle disposizioni; e
può essere gestito in modo sicuro.
La dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.
Il richiedente deve provare, fornendo all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione le dichiarazioni di conformità del fabbricante di cui all’articolo 19 e all’allegato IX del regolamento UE sugli impianti a fune1, che le parti seguenti sono state realizzate conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento UE sugli impianti a fune:
i componenti di sicurezza;
i sottosistemi di cui all’allegato I del regolamento UE sugli impianti a fune.2
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 4. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’11 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5831). ↩
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