I fornitori di servizi che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681 ) oppure della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS;RS 0.632.31 ) devono dichiararsi all’autorità competente in conformità con la procedura stabilita nella legge federale del 14 dicembre 2012 sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (RS 935.01 ). ↩
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