L’autorità di vigilanza vieta a una persona, a tempo indeterminato, di esercitare l’attività di capotecnico, ovvero di sostituto del capotecnico, se:
- le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza;
- la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe compromettere l’idoneità a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza;
- per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell’attività rilevante per la sicurezza.