743.011OIFTFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Per i relativi settori di specializzazione gli organismi di valutazione della conformità devono:
essere titolari di un accreditamento ai sensi dell’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione del 17 giugno 19961e di un’assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi; oppure
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.
Chi si fonda sui documenti forniti da un organismo che non figura tra quelli di cui al capoverso 1, deve dimostrare in modo credibile che le procedure applicate da questo organismo e le sue qualifiche rispettano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 della LF del 6 ott. 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio).