(art. 4 cpv. 3 e 16 lett. a)
Controlli svolti dall’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani
Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, sulla base dei documenti presentati l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione può eseguire i seguenti controlli per verificare la sicurezza, procedendo per campionatura e in funzione dei rischi:
- il tracciato nel terreno;
- le strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari, strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile;
- i veicoli e i componenti meccanici;
- i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;
- i posti di comando;
- la sala macchine;
- gli spazi riservati ai passeggeri;
- la protezione contro le intemperie;
- le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di trasporto, da strade o da linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all’impianto e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;
- il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero dei passeggeri;
- le perizie sui fattori ambientali;
- le sufficienti conoscenze specifiche e la sufficiente esperienza dei periti, nonché la loro indipendenza;
- le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di vista della sicurezza;
- il rapporto di sicurezza e i suoi fondamenti;
- il rapporto di perizia di cui all’allegato 1.