Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 4, 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 9 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 20061sugli impianti a fune (LIFT);
visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 della legge
del 20 marzo 20092sul trasporto di viaggiatori (LTV);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19953sugli ostacoli tecnici
al commercio,4
ordina: