Le costruzioni e gli impianti, destinati totalmente o prevalentemente alla costruzione e all’esercizio di una linea filoviaria (impianti filoviari) possono essere costruiti o modificati unicamente previa approvazione dei piani da parte dell’autorità di vigilanza.
La procedura di approvazione dei piani è disciplinata dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19571sulle ferrovie.