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Commenti: Art. 14 | Omnilex
Law
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LIF · Legge federale sulle imprese filoviarie
Art. 14
Art. 20
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Art. 14
Art. 20
744.21
LIF
Federal Act
20 lug 1951
Fonte originale
Il Consiglio federale emana disposizioni su la formazione e l’esame dei conducenti di filobus.
La licenza di condurre è rilasciata dall’autorità cantonale competente.
Il rifiuto o il ritiro della licenza di condurre devono essere comunicati, con la motivazione, all’autorità di vigilanza.
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