L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 23, 26, 36, 37bis, 41bis, 64 e 64bisdella Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 luglio 19493,
decreta:
[CS 1 3;RU 1958 375, 1973 429, 1985 1026]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 81, 82, 87, 92, 122 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 20 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). ↩
FF 1949 713 ↩
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