La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
impianti di trasporto in condotta la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;
impianti di trasporto in condotta che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
L’Ufficio federale può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’Ufficio federale sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’Ufficio federale può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
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