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Commenti: Art. 30 | Omnilex
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LITC · Legge federale sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi
Art. 30
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Art. 30
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746.1
LITC
Federal Act
1 mar 1964
Fonte originale
Per l’esercizio di impianti di trasporto in condotta occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale.
L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:
l’impianto di trasporto in condotta è conforme alla presente legge, alle disposizioni d’esecuzione e all’approvazione dei piani;
l’impresa dispone del personale necessario per un esercizio sicuro dell’impianto e per la riparazione immediata dei danni;
è stata conclusa l’assicurazione di responsabilità civile prescritta.
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