Qualora le condizioni menzionate nell’articolo 30 capoverso 2 non siano più soddisfatte, l’esercizio dev’essere sospeso; la sospensione va notificata all’Ufficio federale.
L’Ufficio federale può ordinare la sospensione dell’esercizio, segnatamente in caso di grave o ripetuta inosservanza delle prescrizioni della presente legge, delle disposizioni di esecuzione, dell’approvazione dei piani o delle sue stesse istruzioni.
Prima di prendere la sua decisione, l’Ufficio federale consulta i Cantoni interessati e l’impresa.
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