Se le pretese dei danneggiati superano la copertura assicurata, il diritto dei singoli verso l’assicuratore è ridotto proporzionatamente al rapporto fra detta copertura e il totale delle pretese.
Il danneggiato che propone per primo l’azione e l’assicuratore convenuto possono chiedere al giudice adito di invitare gli altri danneggiati a promuovere presso di lui la loro azione entro un determinato termine, indicando loro le conseguenze di un’omissione. Il giudice decide sulla ripartizione dell’indennità d’assicurazione. Nella ripartizione, le pretese avanzate nel termine stabilito devono essere soddisfatte per prime, senza riguardo alle rimanenti.
L’assicuratore che, ignaro delle altre pretese, ha pagato in buona fede a un danneggiato una somma superiore a quella che proporzionatamente gli spettava, è liberato dai suoi obblighi verso gli altri danneggiati fino a concorrenza della somma pagata.
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