Gli impianti non considerati nell’articolo 1 capoverso 2 e non esentati dalla presente legge in virtù dell’articolo 1 capoverso 4 sono sottoposti, oltre che alle disposizioni del presente capo, soltanto a quelle sull’obbligo di trasporto (art. 13), sulla responsabilità civile e sull’assicurazione (capo III), sulle pene e sulle misure amministrative (capo V) e alle prescrizioni di sicurezza da emanarsi dal Consiglio federale.
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