La presente legge è applicabile, a contare dall’entrata in vigore, anche agli impianti di trasporto in condotta in costruzione o in esercizio, riservati gli articoli 49 e 50.
Qualora una misura presa in virtù dell’articolo 49 o 50 equivalga a un’espropriazione, è dovuta un’indennità. Circa la pretesa d’indennità decide il Tribunale federale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.