I piani comprendono in particolare:
- la posizione e la copertura in scala esatta della condotta e degli impianti accessori, comprese le costruzioni sopraelevate, i terrapieni ecc., in rapporto agli altri oggetti situati a una distanza di al massimo 100 m da ambo i lati dell’impianto di trasporto in condotta; devono parimenti essere indicati gli altri oggetti più lontani aventi un’importanza particolare per l’approvazione dei piani;
- i confini e i numeri delle parcelle, la loro appartenenza al Cantone e al Comune, il nome e l’indirizzo del proprietario;
- le distanze di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettere b e c OSITC1e i perimetri di protezione secondo l’articolo 16 OSITC;
- i rinvii ai piani della linea e alle planimetrie;
- i dati tecnici dei tubi e degli elementi di montaggio come il materiale da costruzione dei tubi, le dimensioni e le guaine protettive di questi ultimi;
- la pressione d’esercizio massima ammissibile secondo l’articolo 3;
- i limiti territoriali dove la vigilanza passa da un servizio all’altro (limiti della vigilanza);
- il nome dei corsi d’acqua, delle strade e delle piazze, come pure altre designazioni utili per identificare gli oggetti;
- le strisce di terreno necessarie per la costruzione;
- i confini di dissodamento;
- le linee di terzi sotterranee quali i drenaggi o le linee in cavo;
- la designazione di linee elettriche con indicazione della tensione d’esercizio;
- le misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta;
- gli elementi essenziali della protezione catodica;
- l’ubicazione dei segnali di demarcazione.