746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
Prima di eseguire i lavori, l’impresa sottopone per esame all’IFO la seguente documentazione tecnica sugli impianti di trasporto in condotta:
i documenti sulle dimensioni e sull’esecuzione dei tubi, dei pezzi sagomati e delle armature;
i piani, la descrizione e gli schemi degli impianti accessori;
i piani e i documenti concernenti gli impianti di telecomunicazione e di telecomando nonché i dispositivi di sorveglianza;
gli schemi e i documenti concernenti la protezione catodica;
i precedenti piani delle zone;
il profilo longitudinale e i calcoli idraulici, comprese le linee piezometriche in caso di condotte per il trasporto di liquidi.
L’IFO, se necessario, può richiedere documentazione supplementare.
L’IFO esamina la documentazione per verificarne la conformità alle regole della tecnica secondo l’articolo 3 OSITC1, ai piani approvati e all’autorizzazione d’esercizio e comunica all’impresa l’esito del suo esame.