746.11OITCFederal Council Ordinance1 ago 2019Fonte originale
I terzi che intendono costruire e modificare edifici e impianti ai sensi dell’articolo 28 LITC devono chiedere tempestivamente il consenso dell’UFE prima dell’inizio dei lavori.
Sono considerati lavori di costruzione ai sensi dell’articolo 28 LITC:
lavori di scavo, compresi le arature in profondità e la rimozione del terreno, i riporti di terreno, gli scavi sotterranei nonché le modifiche importanti della destinazione all’interno di una striscia orizzontale distante 10 metri dalla condotta o, all’interno del perimetro di protezione, dagli impianti accessori e dal portale delle gallerie;
lavori all’esplosivo, come anche la costruzione di impianti che producono vibrazioni o che generano influenze elettriche, chimiche o di altra natura e che possono nuocere alla sicurezza o all’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.
L’obbligo di chiedere il consenso dell’UFE è dato nel momento in cui la decisione d’approvazione dei piani passa in giudicato.
Ai proprietari di fondi tenuti a chiedere un consenso secondo il capoverso 1 l’impresa ricorda per iscritto l’obbligo di chiedere, almeno una volta ogni 4 anni, il consenso dell’UFE per l’esecuzione dei lavori di costruzione. Le infrazioni a quest’obbligo vanno notificate immediatamente all’UFE.
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