Il Consiglio federale provvede all’organizzazione e al funzionamento dei due uffici. Esso emana la tariffa delle tasse che gli uffici stessi oppure i Consolati riscuotono nell’esercizio delle loro incombenze.
La Confederazione risponde d’ogni danno risultante dalle misure e decisioni degli uffici, in particolare dalla tenuta del registro del naviglio svizzero; essa ha un diritto di regresso contro i funzionari e gl’impiegati che hanno commesso una colpa.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.