Alle conseguenze giuridiche in caso di urto fra navi sono applicabili le disposizioni della convenzione internazionale del 23 settembre 19101per l’unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi. Come urto è parimente considerato qualsiasi avvenimento descritto nell’articolo 13 della predetta convenzione internazionale; le disposizioni della stessa sono applicabili per analogia all’urto o alla collisione di navi con altre cose mobili o immobili e al loro danneggiamento.2
Le disposizioni della convenzione internazionale del 28 aprile 19893sull’assistenza sono applicabili alla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. Il pagamento del compenso deve essere effettuato dal proprietario della nave assistita. Questi ha diritto di regresso verso gli aventi diritto sugli altri valori salvati, proporzionalmente alle loro parti rispettive.4