Tutte le azioni concernenti diritti reali su navi iscritte nel registro del naviglio svizzero devono essere deferite al giudice di Basilea, indipendentemente dal domicilio del convenuto.
Le azioni civili per atti illeciti commessi a bordo di navi svizzere, come pure tutte le altre azioni civili proposte in virtù della presente legge, sono deferite al giudice di Basilea, a meno che non sia competente altra autorità giudiziaria nella Svizzera.
Le azioni relative alla procedura di limitazione della responsabilità dell’armatore o all’omologazione di regolamenti contributori*(dispa* che) in caso di avaria comune sono proposte innanzi all’autorità giudiziaria di Basilea.
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