1Le disposizioni degli articoli 68 capoverso 1, 76, 91 capoverso 1, 96 capoverso 1, e 118 capoverso 2 non possono essere modificate mediante accordo delle parti.
2Non possono essere modificate mediante accordo delle parti:
- a detrimento dell’arruolato, le disposizioni degli articoli 69, 70, 72 a 75, 77 a 80, 81 capoverso 2, e 82 a 86;
- a detrimento del portatore di una polizza di carico originale, le disposizioni dell’articolo 117;
- a detrimento di un passeggero le disposizioni imperative sul trasporto dei passeggeri per mare, dichiarate applicabili in virtù dell’articolo 118 capoverso 1.